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Cambia la tua vecchia caldaia e risparmia sui nuovi mobili!

caldaie

Il cambio della caldaia è da considerarsi come un intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile e perciò rientra nelle operazioni utili per accedere al Bonus Mobili 2016, che permette di detrarre, nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 10.000 la spesa per l’acquisto di nuovi mobili (effettuato contestualmente o successivamente a lavori di ristrutturazione edilizia dell’abitazione).

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Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, ha sciolto ogni dubbio con la circolare n. 3/E del 2/3/2016 che precisa: “con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.

“Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis”.

Ricordati che l’intervento di sostituzione della caldaia deve essere qualificato come ristrutturazione (quindi con detrazione fiscale al 50%) e non come riqualificazione energetica (con detrazione al 65%).

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