Per incentivare le attività di Sanificazione da parte delle aziende, il Decreto Cura Italia prevede un “Credito d’Imposta del 60% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli acquisti di altri dispositivi per limitare i contagi”.
La data di riapertura delle aziende non è stata ancora definita ma tra le cose certe c’è che si potrà tornare al lavoro solo dopo che alcune pratiche per la sicurezza dei lavoratori verranno messe in atto. Tra queste ci sono le attività di sanificazione e pulizia degli ambienti di lavoro.
Sanificazione e acquisto di protezioni nei luoghi di lavoro
Con il Decreto Liquidità viene ampliato l’ambito del Credito d’imposta introdotto dal “Cura-Italia” .
L’agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 ai guanti dalle visiere di protezione alle tute.
Nel trattamento agevolato rientrano anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi.
Nella circolare si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti per le mani e disinfettanti.
Con la Circolare n.9 del 13 Aprile emessa dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal cosiddetto Decreto Liquidità (Dl 23/2020).
Questo l’estratto del punto 13:
13 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.
13.1 Ambito applicativo
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta
- Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;
- Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano:
- Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Guanti;
- Visiere di protezione e occhiali protettivi;
- Tute di protezione e calzari.
Nei dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- Barriere protettive;
- Pannelli protettivi;
- Detergenti mani.
Beneficiari e ammontare del credito d’imposta sanificazione ambienti
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il credito di imposta ammonta:
- In misura pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
- Fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
- Nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.
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