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Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione

credito d'imposta sanificazione ambienti

Per incentivare le attività di Sanificazione da parte delle aziende, il Decreto Cura Italia prevede un “Credito d’Imposta del 60% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli  acquisti di altri dispositivi per limitare i contagi”.

La data di riapertura delle aziende  non è stata ancora definita ma tra le cose certe c’è che si potrà tornare al lavoro solo dopo che alcune pratiche per la sicurezza dei lavoratori verranno messe in atto. Tra queste ci sono le  attività di sanificazione e pulizia degli ambienti di lavoro.

Sanificazione e acquisto di protezioni nei luoghi di lavoro 

Con il Decreto Liquidità viene ampliato l’ambito del Credito d’imposta introdotto dal “Cura-Italia” . 

L’agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 ai guanti dalle visiere di protezione alle tute. 

Nel trattamento agevolato rientrano anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi.
Nella circolare si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti per le mani e disinfettanti.

Tutti i nostri Dispositivi Professionali per la DISINFEZIONE, PURIFICAZIONE e SANIFICAZIONE degli ambienti sono idonei per la richiesta del CREDITO D’IMPOSTA

Con la Circolare n.9 del 13 Aprile emessa dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal cosiddetto Decreto Liquidità (Dl 23/2020).
Questo l’estratto del punto 13:

13 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020. 
13.1 Ambito applicativo 
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 

Tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano:

  • Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Guanti;
  • Visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • Tute di protezione e calzari.

Nei dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

Beneficiari e ammontare del credito d’imposta sanificazione ambienti

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito di imposta ammonta:

  • In misura pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
  • Fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
  • Nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.

Scopri qui i nostri Dispositivi Professionali per la DISINFEZIONE, PURIFICAZIONE e SANIFICAZIONE degli ambienti di lavoro, spazi commerciali e domestici.

Termar 3000 è specializzata da anni in sanificazione ambienti e potrà consigliarti il miglior prodotto per la tua necessità e gli sgravi fiscali che potrai richiedere
Chiama lo 0363/305004 o compila il form sottostante.

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      Aggiornamento 17/02/2023

      Dall’entrata in vigore del decreto del Governo del 17/02/2023, per i vari interventi edilizi (dalle ristrutturazioni all’efficienza energetica, dalle facciate alle colonnine) non è più consentito l’utilizzo delle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali, cioè cessione del credito e sconto in fattura. Fanno eccezione gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila.

      Questi al momento i Bonus attivi e confermati:

      • CALDAIE: Possibilità di recupero del 50% o del 65% della spesa in 10 anni a carico del cliente

      • CONDIZIONATORI: Possibilità di recupero del 50% o del 65% della spesa in 10 anni a carico del cliente. Vale sempre la questione che il 65% è possibile solo nel caso in cui il condizionatore sia l’unica fonte di calore presente (quindi se non è installata la caldaia).

      • IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Possibilità di recupero del 50% della spesa in 10 anni a carico del cliente.

      • ADDOLCITORE: Possibilità di recupero del 50% della spesa in 10 anni a carico del cliente.

      • DEPURATORI ACQUA: Bonus acqua (non è stato modificato nulla, resta tutto uguale) – n.b. il bonus previsto è fino a € 500,00